La massima
“L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, previsto dall’art. 168-bis c.p., non è applicabile al procedimento a carico degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”. (Cass. pen., Sez. IV, 14/06/2025, Sent. n. 22438/2025)
La pronuncia in esame affronta un tema di grande rilevanza sistematica: l’applicabilità dell’istituto della “messa alla prova” (ex art. 168-bis c.p.) agli enti collettivi nell’ambito della responsabilità amministrativa da reato disciplinata dal D.Lgs. 231/2001.
La Suprema Corte conferma l’orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 14840/2022), ribadendo l’incompatibilità strutturale tra l’istituto e la responsabilità degli enti.
I fatti
Il Tribunale di Perugia aveva ammesso alla prova la società XXX, imputata ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 per un illecito amministrativo derivante da lesioni colpose gravi (ex art. 590 c.p.). All’esito positivo del programma, il Tribunale aveva dichiarato estinto l’illecito.
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza, sostenendo l’inapplicabilità della messa alla prova agli enti.
La questione affrontata dalla Corte è se l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, previsto per le persone fisiche, possa essere esteso agli enti collettivi, in virtù del rinvio operato dagli artt. 34-35 D.Lgs. 231/2001 alle norme del codice di procedura penale “in quanto compatibili”.
La Cassazione, con la pronuncia in esame, ha annullato la sentenza del Tribunale e l’ordinanza di ammissione alla prova, riaffermando il principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite secondo cui: la messa alla prova ha natura sanzionatoria, incidendo sulla libertà personale dell’imputato, ed è modulata esclusivamente sulla persona fisica, non potendo essere trasposta sugli enti, la cui responsabilità è di tipo amministrativo; inoltre per la Corte il divieto di analogia in materia penale impedisce di estendere l’istituto agli enti, anche se in “bonam partem” ed il rinvio operato dal D.Lgs. 231/2001 alle norme processuali penali non può superare la tassatività delle cause di estinzione dell’illecito.
Riflessioni
La sentenza conferma la linea di rigore della Cassazione, volta a preservare la coerenza sistematica tra responsabilità penale individuale e responsabilità amministrativa degli enti.
Tuttavia, non può non rilevarsi come il Tribunale di Perugia avesse tentato una lettura evolutiva, valorizzando il carattere riparatorio e consensuale della messa alla prova, la compatibilità con la logica del D.Lgs. 231/2001, che già prevede condotte riparatorie come strumenti di esenzione o attenuazione della responsabilità e l’assenza di effetti pregiudizievoli per l’ente, che si era attivamente impegnato in condotte risarcitorie e socialmente utili.
La Cassazione, tuttavia, ribadisce che solo il legislatore può introdurre nuove cause di estinzione dell’illecito per gli enti. La scelta di non estendere la messa alla prova al D.Lgs. 231/2001 è considerata consapevole e non colmabile in via interpretativa.
La pronuncia segna un punto fermo: gli enti non possono essere ammessi alla messa alla prova.
La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 rimane un “tertium genus”, distinto dalla responsabilità penale delle persone fisiche, e non suscettibile di assimilazione.
Sul piano politico-criminale, la decisione sollecita una riflessione: se l’obiettivo è favorire condotte riparatorie e responsabilizzazione sociale delle imprese, forse è il legislatore che dovrebbe valutare l’introduzione di un istituto analogo alla messa alla prova, calibrato sulle peculiarità degli enti collettivi.
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Edit. avv. Mauro Alvino

