La massima

“Nel processo per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente ex D.Lgs. 231/2001, non è ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente stesso. L’illecito dell’ente ha natura autonoma rispetto al reato presupposto e non integra una lacuna normativa, ma una scelta legislativa consapevole. L’amministratore non può invocare l’ignoranza della legge o il ricorso a professionisti esterni per esimersi dalle responsabilità penali e civili derivanti dalla sua condotta illecita”. (Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 21868 Anno 2024)

La sentenza approfondisce con rigore dogmatico la questione dell’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti imputati ex D.Lgs. 231/2001.

Il Collegio richiama e conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui tale esclusione non rappresenta una lacuna bensì una scelta sistematica del legislatore, coerente con la struttura e la ratio del decreto.

In particolare, la responsabilità degli enti non si configura come mera estensione del reato commesso dalla persona fisica, ma come illecito autonomo e strutturalmente distinto, con presupposti propri e finalità sanzionatorie specifiche (sanzione pecuniaria e interdittiva).

Secondo il Collegio a rafforzare tale tesi intervengono diversi argomenti:

  • Letterali, in quanto il D.Lgs. 231/2001 non contempla mai, nemmeno implicitamente, la figura della parte civile;
  • Sistematici, poiché le norme sulle misure cautelari e sull’estinzione dell’illecito sono modellate su logiche autonome, e si discostano nettamente dalla disciplina codicistica processual-penalistica.

Incidentalmente la Corte riafferma il principio secondo cui non costituisce scriminante, per soggetti che esercitano ruoli apicali in società, l’affidamento ad un professionista contabile né la pretesa ignoranza della normativa di riferimento.

 

Riflessioni

Stando al ragionamento della Corte si evince che:

  • La responsabilità dell’ente, pur dipendendo dal reato presupposto, costituisce un illecito autonomo.
  • La Corte ribadisce l’esistenza di un “tertium genus” tra responsabilità penale e amministrativa.
  • La ricostruzione dottrinale dominante ritiene, quindi, che nel sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001 l’azione risarcitoria debba essere esercitata in sede civile, a tutela dell’autonomia e della coerenza interna del procedimento penale a carico dell’ente, la cui finalità principale resta quella sanzionatoria-preventiva e non riparatoria.
  • Viene riaffermato il principio secondo cui l’amministratore è tenuto a conoscere e vigilare sull’intera gestione societaria, non potendosi sottrarre alla responsabilità penale invocando incompetenza tecnica o l’intervento di terzi.
  • La sentenza in esame rafforza la centralità dei modelli organizzativi efficaci.

Come evitare la responsabilità dell’azienda?

Le aziende devono adottare modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire tali comportamenti; ciò implica:

  • Implementazione di procedure rigorose.
  • Controlli interni per garantire la correttezza delle procedure

Un modello di compliance efficace può non solo prevenire sanzioni, ma anche migliorare la reputazione aziendale e la fiducia da parte dei clienti e investitori.

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Edit. avv. Mauro Alvino