La Massima
È inammissibile il ricorso per cassazione della società che non abbia partecipato al giudizio di riesame, potendo impugnare solo chi sia stato parte del procedimento cautelare. (Cass. Pen. Sez. 3 Num. 22907 Anno 2025)
I Fatti
Il procedimento trae origine dal sequestro preventivo disposto dal GIP di XXX nei confronti di Tizio, legale rappresentante della Società Alfa, indagato per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000).
Il sequestro aveva ad oggetto la somma di € XXXX, rinvenuta in contanti, ritenuta profitto diretto dei reati contestati.
Tizio proponeva istanza di riesame, sostenendo l’insussistenza del periculum in mora e lamentando che il sequestro avrebbe compromesso la continuità aziendale. Il Tribunale del riesame respingeva l’istanza, valorizzando le modalità di occultamento del denaro come indice di rischio di dispersione.
Avverso tale ordinanza venivano proposti due ricorsi per cassazione: uno nell’interesse di Tizio e uno nell’interesse della Società Alfa, nei cui confronti si procedeva per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 quinquiesdecies del d.Lvo n. 231 del 2001
Entrambi deducevano vizio di motivazione in ordine al periculum, contestando l’automatismo tra natura fungibile del denaro e pericolo di dispersione, nonché la mancata considerazione delle esigenze aziendali e della tracciabilità della cassa sociale.
La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso della Società Alfa, poiché non aveva partecipato al giudizio di riesame, e inammissibile anche quello di Tizio, ritenendo adeguata la motivazione del tribunale e insussistente una violazione di legge.
Riflessioni
Sul piano processuale, la sentenza ribadisce un principio spesso trascurato: la legittimazione a ricorrere in cassazione avverso l’ordinanza del riesame spetta solo a chi sia stato parte di quel giudizio. La Società Alfa, pur potenzialmente destinataria della confisca, non può inserirsi ex post nel procedimento cautelare.
La sentenza, inoltre, si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite *Ellade* (2021), che hanno ridefinito il periculum in mora nel sequestro finalizzato alla confisca, sganciandolo dalla logica impeditiva del sequestro ex art. 321, comma 1, c.p.p.
La Corte ribadisce che il periculum deve essere valutato in funzione della finalità anticipatoria della confisca: ciò che rileva è il rischio che, attendendo la conclusione del giudizio, il bene non sia più disponibile per l’ablazione.
In questo quadro, la Cassazione valorizza un elemento fattuale concreto e significativo: l’occultamento di una somma ingente in contanti all’interno di un’autovettura.
Tale condotta, secondo la Corte, è di per sé idonea a fondare il periculum, poiché rivela una gestione opaca e potenzialmente elusiva del bene. È interessante notare come la Corte respinga l’argomento difensivo relativo alla tracciabilità della cassa sociale: ciò che conta non è la registrazione contabile, ma la disponibilità materiale del denaro e le modalità della sua custodia.
La decisione conferma un orientamento rigoroso: quando il bene è denaro contante, la soglia probatoria per dimostrare il periculum è relativamente bassa, soprattutto se emergono elementi di anomalia nella detenzione.
La Corte sembra così privilegiare un approccio sostanzialistico, che guarda al comportamento dell’indagato più che alla struttura formale dell’impresa o alla sua situazione economica.
Nel complesso, la decisione conferma la tendenza della giurisprudenza a rafforzare l’efficacia del sequestro finalizzato alla confisca, anche a costo di sacrificare esigenze aziendali o patrimoniali dell’indagato. Resta aperto il tema del bilanciamento tra tutela dell’erario e salvaguardia della continuità imprenditoriale, che la Corte, in questa occasione, affronta in modo piuttosto sbrigativo, lasciando spazio a ulteriori riflessioni dottrinali.
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Edit. avv. Mauro Alvino

