Con l’entrata in vigore della Legge 132/2025, dedicata alla disciplina dell’intelligenza artificiale e al rafforzamento del quadro penale, molte imprese e professionisti della compliance si sono chiesti se e quale articolo della legge abbia modificato il D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
La risposta, dal punto di vista strettamente normativo, è chiara e merita di essere precisata per evitare interpretazioni fuorvianti.
La Legge 132/2025 modifica direttamente il D.Lgs. 231/2001?
Nessuna modifica diretta al decreto 231
La Legge 132/2025 non contiene alcuna disposizione che modifichi espressamente il D.Lgs. 231/2001.
In particolare:
- non vi sono articoli che aggiungono o sostituiscono reati-presupposto;
- non compare alcun rinvio formale agli articoli 24, 25 o seguenti del decreto 231;
Pertanto, nessun articolo della Legge 132/2025 incide direttamente sul D.Lgs. 231/2001, ma è prevedibile un possibile ampliamento del catalogo dei reati-presupposto che, di conseguenza, comporterà l’adeguamento dei modelli organizzativi 231 all’uso di sistemi di IA.
Conclusione
La Legge 132/2025 non modifica il D.Lgs. 231/2001 ma introduce una nuova fattispecie di reato (l’art. 612-quater c.p, ovvero l’Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) che, con molta probabilità, sarà inserita nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001; ciò si evince dal richiamo effettuato dall’art. 24 comma 5 laddove delega il Governo a precisare i “criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale”.
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Edit. avv. Mauro Alvino

