La Massima
È inammissibile, per difetto di valida procura e per violazione dell’art. 39 d.lgs. 231/2001, il ricorso proposto dall’ente quando la procura ad litem sia stata conferita da un rappresentante legale indagato per il reato presupposto, senza che l’ente abbia attivato un meccanismo effettivo di separazione e indipendenza nella rappresentanza.
Il divieto di rappresentanza da parte del legale rappresentante indagato è assoluto e non derogabile, essendo volto a prevenire conflitti di interessi strutturali e a garantire l’effettività del diritto di difesa dell’ente. Ne consegue l’inammissibilità dell’istanza di riesame e del successivo ricorso per cassazione proposti dal difensore nominato tramite una delega proveniente dal medesimo soggetto in conflitto. (Cass. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23910 Anno 2025)
I Fatti
Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse della Società Alfa avverso il decreto di sequestro preventivo di € 668.004,78, emesso dal GIP e mai materialmente eseguito. L’ente aveva contestato sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora, sostenendo di avere interesse attuale all’impugnazione nonostante la mancata esecuzione del vincolo. La difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e richiamando un orientamento giurisprudenziale che riconosce l’interesse dell’ente a impugnare anche un sequestro non ancora eseguito, in ragione degli effetti pregiudizievoli immediati sul piano reputazionale e gestionale, specie nel contesto di un gruppo societario. La Corte di cassazione, tuttavia, non esaminava il merito della questione. Rilevava d’ufficio l’invalidità della procura: la Società Alfa risultava rappresentata da un difensore nominato da Tizio, legale rappresentante dell’ente, il quale era però indagato per il reato presupposto. Tizio aveva conferito una procura speciale ad litem a un soggetto terzo, ma tale delega era stata ritenuta una mera “translatio potestatis”, priva di garanzie di indipendenza. La Corte richiamava il principio, consolidato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’art. 39 d.lgs. 231/2001 vieta in modo assoluto al rappresentante legale indagato di rappresentare l’ente, poiché sussiste un conflitto di interessi presunto iuris et de iure. In assenza di un modello organizzativo o di un meccanismo interno che consenta la nomina di un rappresentante realmente indipendente, la procura è invalida e l’impugnazione inammissibile.
Riflessioni
La sentenza offre un’ulteriore conferma della rigidità con cui la giurisprudenza interpreta l’art. 39 d.lgs. 231/2001. Il divieto di rappresentanza da parte del legale rappresentante indagato non è solo una misura prudenziale, ma un presidio strutturale volto a evitare che l’ente sia rappresentato da un soggetto i cui interessi personali potrebbero divergere — o addirittura contrapporsi — a quelli dell’ente stesso. La Corte ribadisce che il conflitto è presunto in modo assoluto: non occorre dimostrare in concreto che il rappresentante agisca in modo pregiudizievole per l’ente. È sufficiente che egli sia indagato per il reato presupposto; questo approccio, pur severo, è coerente con la logica del sistema 231, che mira a responsabilizzare l’ente e a incentivare l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati e a gestire situazioni di crisi. La decisione sottolinea inoltre un punto spesso trascurato nella prassi: la nomina di un procuratore speciale non è sufficiente se tale nomina proviene dal medesimo soggetto in conflitto; per essere valida, la rappresentanza deve essere affidata a un soggetto realmente indipendente, individuato tramite meccanismi interni predeterminati (ad esempio, organi collegiali, soci di minoranza, comitati di controllo, o procedure previste dal modello organizzativo). La sentenza, dunque, non solo ribadisce principi consolidati, ma richiama implicitamente gli enti alla necessità di predisporre assetti organizzativi che consentano una gestione efficace e indipendente della difesa, soprattutto nelle fasi cautelari, dove le conseguenze operative e reputazionali possono essere immediate e rilevanti.
Come evitare la responsabilità dell’azienda?
Le aziende devono adottare modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire tali comportamenti; ciò implica:
- Implementazione di procedure rigorose.
- Controlli interni per garantire la correttezza delle procedure
Un modello di compliance efficace può non solo prevenire sanzioni, ma anche migliorare la reputazione aziendale e la fiducia da parte dei clienti e investitori.
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Edit. avv. Mauro Alvino

