Introdotti con il Decreto Legislativo 211/2025 del 30.12.2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 9 del 9.01.2026, entrano in vigore domani 24 gennaio 2026 quattro nuove fattispecie di reato: l’art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea), l’art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea), l’art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività) e l’art. 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea).

Il suddetto decreto ha anche ampliato – con l’introduzione dell’art. 25-octies.2 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea) – il novero dei reati di cui al Decreto Legislativo 231/2001, modificando altresì il sistema sanzionatorio, basandolo sulla percentuale del fatturato.

Ecco i nuovi reati:

Art. 275-bis c.p. – Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea – E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell’Unione europea:
a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l’affidamento o la prosecuzione dell’esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.
La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l’esecuzione di una misura restrittiva dell’Unione europea mediante:
a) l’utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;
b) la presentazione o l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.
Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell’ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.
Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Art. 275-ter c.p. – (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea). – E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell’entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell’Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell’Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell’obbligo imposto da una misura restrittiva dell’Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell’Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.
Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.
Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Art. 275-quater c.p. (Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività) – Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell’Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.
Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Art. 275-quinquies c.p. – (Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea) – Se taluno dei fatti di cui all’articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

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Edit. avv. Mauro Alvino