L’entrata in vigore, dal 24 gennaio 2026, delle nuove fattispecie di reato in materia di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea segna un cambiamento radicale nella gestione del rischio penale d’impresa.

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Il Decreto Legislativo 211/2025 ha introdotto nel sistema 231 l’art. 25-octies.2, rendendo le imprese direttamente responsabili per condotte che fino a ieri erano considerate solo violazioni amministrative o profili settoriali.

Oggi, un’azienda può essere chiamata a rispondere se:

  • conclude contratti con soggetti o Stati sanzionati
  • esporta beni dual use senza adeguati controlli
  • gestisce fondi riconducibili a soggetti designati
  • viola o elude le autorizzazioni UE

Con sanzioni calcolate in percentuale sul fatturato, il rischio non è più teorico, ma patrimonialmente devastante.

Il Modello 231 come scudo giuridico

Un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) aggiornato rappresenta oggi la principale difesa dell’impresa contro:

  • sanzioni interdittive
  • sequestri
  • commissariamenti
  • danni reputazionali

Ma molti modelli adottati prima del 2026 non includono:

  • controlli sulle misure restrittive UE
  • procedure di congelamento fondi
  • flussi informativi verso le autorità
  • due diligence sulle controparti estere

In questi casi, l’impresa rischia di non poter invocare l’esimente 231.

Perché è necessario un aggiornamento immediato

Ogni nuova categoria di reato presupposto impone un adeguamento del modello 231.

Il Decreto 211/2025 ha creato un nuovo perimetro di rischio che deve essere mappato, presidiato e monitorato.

Uno studio legale specializzato in diritto penale dell’economia e compliance 231 può:

  • aggiornare la mappatura dei rischi
  • integrare i protocolli operativi
  • rafforzare i flussi OdV
  • rendere il modello nuovamente efficace

Chi non aggiorna oggi il modello, espone l’azienda al rischio penale di domani.

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Edit. avv. Mauro Alvino