La norma

Art. 612-quater – Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale

Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Premessa

L’introduzione dell’art. 612-quater c.p. rappresenta uno dei primi tentativi del legislatore di confrontarsi con gli effetti dell’intelligenza artificiale generativa sulla tutela penale della persona.

Secondo una parte della dottrina, la nuova fattispecie risponde all’esigenza di proteggere l’identità personale nella sua dimensione digitale, minacciata dalla capacità dell’IA di produrre rappresentazioni verosimili ma false dell’individuo. Il bene giuridico tutelato si colloca oltre la tradizionale nozione di onore, estendendosi alla libertà di autodeterminazione e alla fiducia sociale nella rappresentazione dell’identità.

La norma si caratterizza per un’autonomia strutturale rispetto alle fattispecie già esistenti, fondata sulla centralità dell’idoneità decettiva del contenuto e sulla rilevanza del danno ingiusto. L’intelligenza artificiale assume un ruolo qualificante della tipicità, giustificando l’introduzione di una previsione incriminatrice specifica.

La dottrina

Una parte della dottrina interpreta l’art. 612-quater c.p. come una risposta necessaria a un vuoto di tutela penaledeterminato dalla diffusione di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, capaci di incidere profondamente sulla sfera giuridica della persona.

Secondo tale orientamento, la ratio della norma non risiede esclusivamente nella protezione dell’onore o della reputazione, bensì nella salvaguardia dell’identità personale, intesa come proiezione sociale, digitale e relazionale dell’individuo.

L’uso dell’intelligenza artificiale consente infatti la creazione di rappresentazioni verosimili ma false della persona, idonee a compromettere l’autodeterminazione individuale e la fiducia dei consociati nella rappresentazione dell’identità altrui.

Il bene giuridico tutelato assume così una dimensione nuova e autonoma, distinta da quella tradizionalmente protetta dalle fattispecie di diffamazione o di trattamento illecito di dati personali.

Collocazione sistematica della fattispecie

Una parte della dottrina sottolinea la coerenza della collocazione dell’art. 612-quater c.p. tra i delitti contro la libertà morale della persona, in posizione contigua ma non sovrapponibile:

  • all’art. 612-ter c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
  • all’art. 494 c.p. (sostituzione di persona).

Considerazioni finali

La nuova fattispecie si distingue perché:

  • non richiede la presenza di contenuti sessuali;
  • non presuppone un’usurpazione stabile dell’identità;
  • si fonda sulla creazione o diffusione di contenuti idonei a rappresentare falsamente una persona, anche in assenza di un inganno permanente
  • Da ciò ne consegue il riconoscimento dell’autonomia strutturale dell’art. 612-quater c.p.

 

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Edit. avv. Mauro Alvino