La sentenza in esame (Cass. Pen. Sez. 2 Num. 19031 Anno 2025 – non massimata) affronta, con una disamina approfondita, la configurabilità del reato di frode nelle pubbliche forniture, ex art. 356 c.p. e le conseguenze per l’impresa ex d.lgs. 231/2001.
Fatto
La vicenda riguarda l’applicazione di una misura interdittiva ex d.lgs. 231/2001 nei confronti della società Alfa, in relazione al reato presupposto di frode nelle pubbliche forniture contestato ai suoi amministratori per la non corretta esecuzione di un contratto pubblico e per le successive attività ritenute dissimulatorie dei vizi delle opere realizzate.
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la condotta fraudolenta si fosse protratta per diversi anni, configurando una fattispecie a consumazione prolungata mediante attestazioni ritenute ingannevoli e ulteriori attività volte a occultare l’errata esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La Corte di cassazione ha invece annullato la misura, osservando che la motivazione del giudice cautelare non dimostrava:
- l’esistenza di un espediente fraudolento qualificato, distinto dal semplice inadempimento;
- la programmazione originaria delle condotte dissimulatorie successive;
- l’effettiva unitarietà temporale dell’azione criminosa, anche alla luce del collaudo delle opere e dell’avvio delle indagini già nel 2020. 
Riflessioni
La pronuncia si colloca nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che delimita con precisione l’ambito applicativo dell’art. 356 c.p., evitando che esso venga trasformato in una figura sanzionatoria generalizzata dell’inadempimento contrattuale nei rapporti con la P.A.
- a) Centralità dell’elemento fraudolento
La Corte ribadisce che la tipicità del reato richiede una condotta caratterizzata da malafede contrattuale qualificata, consistente in artifici o raggiri idonei a far apparire l’esecuzione conforme agli obblighi assunti; pertanto, la difformità tecnica delle opere o l’inesatta esecuzione della prestazione non integrano automaticamente la frode nelle pubbliche forniture.
- b) Limiti della configurazione come reato a consumazione prolungata
Particolarmente significativo è il rilievo secondo cui la qualificazione del delitto come fattispecie a consumazione prolungata richiede la prova di una originaria volontà unificante delle condotte, non potendo tale continuità essere costruita ex post attraverso la semplice successione di comportamenti susseguenti all’inadempimento. La mancanza di tale dimostrazione impedisce di estendere temporalmente la consumazione del reato oltre il momento in cui la P.A. è stata posta nelle condizioni di verificare l’esecuzione del contratto.
- c) Rilevanza del momento del collaudo e dei controlli della P.A.
La decisione valorizza il dato del collaudo tecnico e delle verifiche effettuate dalla pubblica amministrazione, individuando in tale fase il momento in cui l’ente pubblico è posto in grado di accertare eventuali difformità, con conseguente difficoltà di sostenere, in assenza di specifici artifici ingannatori, la protrazione della condotta fraudolenta fino a epoche successive.
La sentenza assume particolare rilievo sistematico perché riafferma un principio di garanzia: il delitto di cui all’art. 356 c.p. non può essere utilizzato per sanzionare qualsiasi irregolarità esecutiva nei rapporti contrattuali con la P.A., ma richiede la prova rigorosa di un comportamento fraudolento specificamente diretto a ingannare l’amministrazione e di una coerente unitarietà della condotta quando se ne prospetti la consumazione prolungata.
Stando a quanto affermato dalla Corte, la massima desumibile è la seguente
“Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 356 c.p., il mero inadempimento contrattuale – anche doloso – non è sufficiente, essendo necessario l’accertamento di una condotta fraudolenta concretamente idonea a ingannare la pubblica amministrazione e la dimostrazione di una preventiva determinazione unitaria qualora si intenda qualificare l’illecito come reato a consumazione prolungata. In assenza di prova della programmazione originaria delle attività dissimulatorie e della loro effettiva attitudine decettiva, non può ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice né, conseguentemente, la responsabilità dell’ente”.
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Edit. avv. Mauro Alvino

