La massima

“Il GIP non può formulare l’imputazione coatta verso l’ente. Ciò in quanto la previsione dell’art. 58 del D.Lgs. n. 231 del 2001 attribuisce al P.M. un potere di archiviazione diretta, da taluni definita “cestinazione”, con il solo controllo gerarchico del Procuratore Generale, il quale ha facoltà, ove ritenga, di svolgere le indagini ritenute indispensabili e di elevare la contestazione dell’illecito che eventualmente ipotizzi sussistente.”. (Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 37751 Anno 2024)

La sentenza in esame affronta una questione giuridica di rilevante interesse in materia penale, con particolare riferimento non solo ai profili di “titolarità” ed “obbligatorietà” dell’azione penale ma anche (e soprattutto) in ordine alla sua “esclusività”.

Nello specifico, la Corte, prendendo le mosse dalla previsione dell’art. 58 del D.Lgs. n. 231 del 201 che, sotto la rubrica “Archiviazione”, recita: “Se non procede alla contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la Corte d’Appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all’ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione“.

A parere della Corte la lettera della legge non dà adito a dubbi: si è inteso espressamente attribuire al P.M. un potere di archiviazione diretta, da taluni definita “cestinazione”, con il solo controllo gerarchico del Procuratore Generale, il quale ha facoltà, ove ritenga, di svolgere le indagini ritenute indispensabili e di elevare la contestazione dell’illecito che eventualmente ipotizzi sussistente.

Tra l’altro dalla relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001 si evince che l’adozione di un “procedimento semplificato, senza controllo del giudice“, sì giustifica con la natura amministrativa della responsabilità dell’ente, che non richiede necessariamente un controllo giurisdizionale sulla inazione del Pubblico Ministero e che, pertanto, tale modello semplificato esclude sia il vaglio giurisdizionale, sia l’intervento della persona offesa (in questo senso si veda anche Cass. Pen. Sez. V, n. 21868/2024 secondo cui non è ammissibile la costituzione di parte civile, non essendo l’istituto contemplato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

 

Riflessioni

  • Dal punto di vista normativo, la sentenza si pone in continuità con l’orientamento della Corte di Cassazione su tematiche analoghe, confermando la necessità di un’interpretazione sistematica delle norme, sebbene la specifica questione trattata non abbia mai trovato approfondimento nella giurisprudenza di legittimità.
  • Nel corpo della sentenza viene ribadito che l’applicazione della legge penale deve avvenire in modo conforme ai principi costituzionali di legalità e tassatività, evitando interpretazioni estensive che potrebbero ampliare il perimetro della responsabilità oltre i limiti previsti dal legislatore.
  • Il principio del favor rei costituisce una garanzia fondamentale per l’equità del processo penale e per la tutela dei diritti dell’accusato e, pertanto, in caso di dubbio interpretativo, deve prevalere la soluzione più favorevole all’imputato.
  • La scelta legislativa di attribuire al P.M. un potere di archiviazione diretta appare certamente non arbitraria, posto che essa è stata espressamente connessa alla particolare natura della responsabilità della persona giuridica, la cui struttura si avvicina al reato colposo di evento.
  • non è evidente la contrarietà della disciplina di cui al decreto 231 al principio di obbligatorietà dell’azione penale, posto che il pubblico ministero è tenuto a motivare la propria decisione, ancorata a parametri legali e sottoposta al controllo del Procuratore generale della Repubblica.

 

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Edit. avv. Mauro Alvino